Decreto Ristori e Ristori Bis: COVID-19 e Ammortizzatori sociali

 

Secondo l’articolo 12 D.L. 137/2020 tramite Decreto Ristori è previsto prorogare gli ammortizzatori sociali (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa) connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata complessiva di n. 6 settimane, da collocarsi nel periodo temporale compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di Cassa Integrazione richiesti in precedenza e, di conseguenza autorizzati dall’INPS ai sensi dell’articolo 1 D.L. 104/2020, convertito con modifiche dalla L. 126/2020, collocati, anche in forma parziale, in periodo che seguono al 15 novembre 2020, sono imputati alle sei settimane previste dal Decreto Ristori, ove autorizzati.

Le sei settimane di Cassa Integrazione Guadagni spettano ai datori di lavoro ai cui è stato autorizzato un ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020 , convertito con modifiche dalla L. 126/2020, decorso il periodo autorizzato, e ai datori di lavoro che appartengono alle categorie settoriali interessati dai provvedimenti che prevedono la chiusura, totale o parziale, delle attività economiche e commerciali, con il fine di far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, quindi anche se non sono state fruite le 18 settimane del D.L. 104/2020.

Per quanto riguarda i dipendenti interessati, il Decreto Ristori Bis stabilisce che questi trattamenti di integrazione salariale spettano anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020. E’ da escludere, invece, la possibilità di far richiesta di Cassa Integrazione Guadagni per tutti quei lavoratori assunti dopo il 9 novembre 2020.

Le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, e anche le 6 settimane del D.L. Ristori sono entrambe soggette ad un contributo aggiuntivo che il datore di lavoro deve versare a decorrere dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, determinato sulla base del confronto tra il fatturato d’azienda del I semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. La percentuale che viene calcolata è pari:

  • al 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per i datori di lavoro che non hanno registrato alcun calo di fatturato.
  • Il contributo addizionale non è dovuto, invece, per tutti quei datori di lavoro che hanno subito un calo di fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa dopo il 1° Gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dai provvedimenti che prevedono la chiusura totale o la limitazione dell’attività produttiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Affinchè il datore di lavoro possa accedere alle ulteriori 6 settimane, è necessario presentare la richiesta di domanda di Cassa Integrazione Guadagni in cui si autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione di calo di fatturato che ne determina l’esonero, vale a dire l’aliquota del contributo addizionale.

Le domande per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

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