Fringe Benefit

Cosa si intende?

Con il termine Fringe Benefit si intende una forma di retribuzione in natura, fornita dal datore di lavoro al dipendente tramite beni o servizi.

Di conseguenza, i fringe benefit si definiscono come compensi in natura, dal momento che non vengono erogati sotto forma di denaro. Tra i più noti fringe benefit, ad esempio, vi sono le polizze assicurative o l’auto aziendale concessa al lavoratore dipendente ad uso promiscuo da parte del datore di lavoro. In realtà, però, esistono molteplici altre possibilità tra i cosiddetti benefit accessori da inserire in un vero e proprio piano di welfare aziendale.

Infatti, negli ultimi anni sempre più datori di lavoro hanno deciso di inserire questi compensi in natura all’interno di un piano di welfare aziendale, come importante misura di sostegno e supporto alle esigenze e bisogni dei propri lavoratori dipendenti. Pensiamo, soprattutto, ai momenti difficile che si sono verificati post pandemia e contrassegnati negli ultimi anni da un aumento dei prezzi in tutti i settori merceologici e dall’inflazione.

L’applicazione dei fringe benefit in azienda è di tipo volontario. Ciò significa che l’attribuzione dei compensi sottoforma di beni o servizi non è prevista da un accordo collettivo o da un regolamento aziendale. Possono, quindi, essere erogati in favore di un solo dipendente e non per forza in favore del complessivo organico aziendale o di categorie di lavoratori.

Fringe Benefit in busta paga: alcuni esempi

Oltre alla già citata auto aziendale, ritroviamo anche i buoni acquisto, utilizzabili in piena libertà dal dipendente per la spesa, il carburante o lo shopping.

Altri esempi di fringe benefit troviamo la concessione di prestiti, alloggi messi a disposizione del dipendente, servizi di trasporto ferroviario e gli acquisti di azioni societarie (le cosiddette Stock option).

I fringe benefit concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, in quanto costituiscono parte della retribuzione.

Esiste, però, una deroga al principio di onnicomprensività che governa il reddito di lavoro dipendente (art.51, comma 1, TUIR). Questo significa che i fringe benefit non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se l’importo non è complessivamente superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, salvo modifiche di legge all’innalzamento della soglia esentasse.

Invece, l’art. 51, comma 4, TUIR stabilisce che per alcuni beni e servizi erogati ai dipendenti, quali autoveicoli, motocicli, ciclomotori ad uso promiscuo, prestiti, immobili e servizi di trasporto ferroviario siano stabiliti speciali metodi di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione.

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