Congedo matrimoniale

Viene stabilito dalla contrattazione collettiva che i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova abbiano pieno diritto ad un congedo matrimoniale retribuito, in occasione del matrimonio con validità civile.

Di norma il congedo matrimoniale ha una durata massima di 15 giorni, non può essere computato nel periodo di ferie annuali nè coincidere con il preavviso e deve essere fatta richiesta tramite un determinato preavviso di tempo.

I contratti collettivi nazionali stabiliscono che durante il congedo matrimoniale sia data al lavoratore dipendente la normale retribuzione.

Per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperativeil congedo viene retribuito attraverso un assegno per congedo matrimoniale a carico dell’INPS con importo pari a 7 quote giornaliere della normale retribuzione, e i CCNL definiscono l’obbligo da parte del datore di lavoro di:

  1. integrare tale compenso fino a garantire al lavoratore il normale stipendio per i 15 giorni di assenza corrispondenti al congedo matrimoniale
  2. anticipare al dipendente il trattamento a carico dell’INPS

Nel caso in cui il congedo avvenisse nel corso di eventuali festività, dovranno essere pagate in aggiunta a quanto versato a titolo di congedo.

L’assegno viene corrisposto anche quando il matrimonio possa avvenire mentre il dipendente è assente per un giustificato motivo come la malattia o il richiamo alle armi.

L’assegno è utile ai fini di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e viene prevista la maturazione regolare delle mensilità aggiuntive e delle ferie.

Tale assegno per congedo matrimoniale viene interamente corrisposto dal datore di lavoro.

La parte che risulta a carico dell’INPS viene conguagliata tramite il flusso UniEmens entro un anno dalla data di pagamento.