Lavoro autonomo

Il Lavoratore autonomo (o anche detto prestatore d’opera) è quel lavoratore che si obbliga a una precisa e specifica prestazione lavorativa a favore di un committente, senza che vi sia il vincolo della subordinazione e con l’assunzione del rischio a proprio carico.

Vi è da dire che il nostro ordinamento giuridico al momento non prevede una definizione netta circa il lavoro autonomo, si limita a disciplinare solo i contratti d’opera e le professioni intellettuali.

In particolar modo, il contratto d’opera, che viene disciplinato dagli artt. 2222 e succ., del Codice Civile, si ha quando “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Quello che differenzia il lavoro autonomo da quello subordinato è la modalità tramite cui effettivamente la prestazione si svolge e il tipo di vincolo che esiste fra il prestatore d’opera e il committente.

Per potersi definire autonomo il lavoratore deve svolgere la propria atività di lavoro in modo discrezionale e senza l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare come avviene imvece nel caso del lavoro di tipo subordinato, anche se al committente spetta un potere di controllo in corso d’opera e che consiste nella verifica della rispondenza dell’opera o del servizio alle determinazioni del contratto e dell’esecuzione a regola d’arte da parte del lavoratore autonomo.

Nel lavoro autonomo l’attività viene presa in considerazione solo per il risultato conseguito e non per la collaborazione prestata dal lavoratore, per la realizzazione di opere e servizi realizzati da un altro soggetto.

Ciò che ulteriormente differenzia il lavoro autonomo da quello di tipo subordinato è l’assunzione del rischio, poichè se il lavoratore subordinato ha diritto al compenso stabilito anche senza raggiungere uno specifico risultato, il lavoratore autonomo pianifica la sua attività lavorativa al fine di soddisfare la richiesta da parte del committente, assumendosi il rischio connesso all’attività svolta.

L’oggetto del contratto di lavoro autonomo è l’opera che consiste in qualsiasi attività di natura manuale, tecnico o intellettuale, adatta a produrre un risultato economico delimitata nel tempo oppure continuativa.

Il corrispettivo può essere erogato al lavoratore autonomo in denaro o in natura e dovrà essere commisurato all’opera o al servizio prestato.

Da parte del committente è possibile recedere dal contratto anche quando dovesse essere già iniziata l’esecuzione dell’opera, purchè però il lavoratore autonomo venga tenuto indenne delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Il recesso relativo alle professioni intellettuali prevede la facoltà del cliente di recedere in qualsiasi momento dal contratto, rimborsando le spese sostenute dal professionista e pagando il compenso per l’opera da questo prestata, ma anche la facoltà da parte del prestatore d’opera di recedere dal contratto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera che viene prestata.