Assenza ingiustificata

Qualora il dipendente lavoratore fosse assente alla visita medica di controllo, il medico deve informare il datore di lavoro e l’INPS, in aggiunta al dipendente stesso, chiedendogli di sottoporsi nuovamente ad una visita di controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo.

Qualora il dipendente si rifiutasse, verrà chiesto al lavoratore di riportare le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

L’assenza ingiustificata del lavoratore alla prima visita di controllo implica la perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia. L’ulteriore assenza dello stesso alla seconda visita di controllo implica, oltre alla sanzione, la riduzione del 50% del residuo trattamento economico.

L’assenza anche alla terza visita di controllo medico implica la perdita totale del trattamento economico per tutta la durata della stessa. In aggiunta alla perdita di indennità economica, le assenze ingiustificate possono dare luogo anche ai provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro.

Da considerarsi assenze per giustificato motivo:

  • per sottoporsi ad un’iniezione
  • per effettuare visita presso il proprio medico curante o specialista
  • per cure termali prescritte dal medico curante
  • cure odontoiatriche
  • ricovero ospedaliero

Eventuali motivazioni dovute ad incuria o negligenza del lavoratore (assenza dei riferimenti sul citofono del lavoratore, non aver sentito il campanello etc) non sono accettabili per giustificare l’assenza dal proprio domicilio.