Dal 18 luglio 2012 tramite Riforma Fornero ha istituito una nuova procedura per l’efficacia delle dimissioni da parte del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che rimangono sospese fino alla convalida.
Per le lavoratrici che sono in gravidanza o per le madri e i lavoratori padri durante i primi tre anni di vita del bambino, le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere convalidati dinnanzi al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.
Per tutti gli altri lavoratori, invece, nel giorno di cessazione del rapporto bisogna trasmettere in forma telematica la comunicazione di cessazione del rapporto, stampare la ricevuta e chiedere al lavoratore di sottoscriverla in calce.
Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto, è obbligato alla convalida in forma scritta da parte del lavoratore.
Se entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito il dipendente sottoscrive la ricevuta di cessazione, il rapporto di lavoro può ritenersi chiuso.
Se, infine, entro sette giorni dal ricevimento dell’invito, il dipendente revoca le dimissioni, queste sono prive di effetto. Tra il periodo intercorso tra recesso e revoca, in caso in cui la prestazione lavorativa non si sia verificata, il dipendente non matura alcun diritto retributivo.
Per la convalida delle dimissioni il lavoratore dipendente può rivolgersi ai soggetti abilitati quali Patronati, Organizzazioni Sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione.
