Cottimo

Viene prevista la retribuzione a cottimo per tutte quelle attività nelle quali il lavoratore è legato all’osservanza di un ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta sulla base del risultato della misurazione dei tempi di lavorazione. Vige l’obbligo anche per i lavoratori a domicilio.

Esistono due tipologie:

• individuale: quando si considera il rendimento di un singolo lavoratore

• collettivo: quando viene valutato il rendimento di un gruppo di lavoratori

Nel rispetto dell’art. 36 della Costituzione, la correlazione tra rendimento e retribuzione a cottimo è parziale (si parla infatti di “cottimo parziale”); solitamente è prevista:

  • una retribuzione base minima
  • una retribuzione a cottimo garantito, che consiste in una percentuale della paga base attribuita al lavoratore a condizione che sia stato raggiunto il livello minimo di produzione stabilito in forma preventiva o che viene garantita se il mancato raggiungimento di quel minimo sia dipeso da cause non imputabili alla volontà e alla capacità del lavoratore;un utile effettivo di cottimo, che consiste in un ulteriore compenso progressivamente crescente attribuito al lavoratore quando supera il livello minimo di produzione pattuito.
  • un utile effettivo di cottimo, consistente in un ulteriore compenso progressivamente crescente attribuito al lavoratore quando viene superato il livello minimo di produzione pattuito.

Inoltre, esistono diverse forme:

• a pezzo: in base al quale la determinazione della retribuzione avviene moltiplicando il compenso pattuito per il numero di unità prodotte in un dato periodo

• a tempo: nel caso in cui viene considerato il tempo risparmiato nello svolgimento della prestazione lavorativa, rispetto al tempo standard

Il minimo di cottimo, ossia la percentuale del minimo che l’azienda è tenuta a corrispondere in conseguenza del maggior rendimento, sono fissate dalla contrattazione collettiva, che ne disciplina anche le modalità di calcolo.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare ai lavoratori pagati in questa misura:

a) i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi, il relativo compenso unitario;

b) i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.