Lettera di licenziamento

Si intende con il termine di lettera di licenziamento quella comunicazione per opera del datore di lavoro al lavoratore.

Tale comunicazione, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 604 del 1966, deve informare, in forma scritta, il lavoratore del licenziamento, consegnando allo stesso la lettera di licenziamento.

Infatti, trattandosi di licenziamento ed essendo questo un negozio unilaterale recettizio a forma vincolata, trova la sua efficacia nel momento in cui tale comunicazione arriva a piena conoscenza da parte del destinatario.

Si intende perciò come conosciuta, quella lettera di licenziamento che è pervenuta all’indirizzo del lavoratore, a patto che questo non riesca a dimostrare che, senza propria colpa non è riuscito, o comunque si è trovato impossibilitato, a venire a conoscenza di tale comunicazione.

La Corte di Cassazione, circa il rifiuto da parte del lavoratore di ricevere sul luogo di lavoro la lettera di licenziamento, si è espressa affermando che è principio fondamentale del nostro diritto che il rifiuto di una prestazione o di un adempimento da parte del destinatario non possa risolversi a danno dell’obbligato

Nei contenuti presenti all’interno della lettera di licenziamento deve essere chiara ed univoca la volontà del datore di lavoro, di modo tale da consentire al destinatario l’intenzione del dichiarante di estinguere il rapporto.

Non occorre, poi, nella lettera di licenziamento indicare la motivazione di recesso. Se la lettera non presenta i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve darne dovuta comunicazione, su richiesta da parte del lavoratore dipendente. In questo ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a motivare per iscritto i motivi in maniera specifica entro 7 giorni dalla richiesta del lavoratore dipendente.

E’ consentito da parte del lavoratore di impugnare la lettera di licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso o della comunicazione dei motivi da parte del lavoratore.

Infine, la Corte di Cassazione ha precisato che per licenziamento intimato in maniera verbale è insuscettibile di convalida, salvo peraltro la legittimità di una nuova lettera di licenziamento da far seguire a quella orale con la presenza di tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.