Reperibilità

La reperibilità è un istituto complementare alla prestazione di lavoro grazie a cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per venire incontro ad esigenze impreviste e non prevedibili.

La reperibilità è quindi una clausola contrattuale che garantisce all’azienda di definire, insieme al proprio lavoratore dipendente, un impegno costante, anche se si potrae dopo l’orario lavorativo cosiddetto “normale”. Tale impegno risulta limitato alla disponibilità di reperimento, con il fine di risolvere eventuali problematiche, dare risposte tecniche etc.

La reperibilità non è però da confondersi con lo straordinario che riguarda invece una prestazione di lavoro di tipo continuativa che va oltre la normale giornata lavorativa.

Va ribadito, comunque, che a seguito di una chiamata per reperibilità, l’attività potrebbe trasformarsi in staordinario nel caso in cui sia richiesto al lavoratore lo svolgimento di una precisa prestazione lavorativa che ha carattere di urgenza.

La disponibilità da parte del lavoratore viene compensata con un’indennità chiamata appunto reperibilità, reperimento o disponibilità. Questa indennità può essere composta da un importo fisso mensile o da un’indennità fissa per ogni chiamata o da una percentuale sulla retribuzione.

Le forme contrattuali, ai fini della reperibilità, possono essere varie e di per sè non è necessario definirle per atto scritto. Il datore di lavoro e il lavoratore dipendente, non essendo definito con precisione un equo compenso in caso di reperibilità, sono liberi di regolamentare le modalità di corresponsione e quelle economiche.

Le eventuali controversie possono essere prese in esame da un giudice o possono essere precisate tra le parti con un arbitro.

Un caso di particolare rilevanza è costituito dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica.

In questo particolare contesto, il lavoratore non si può rifiutare di prestare disponibilità alla reperibilità. Il lavoratore è tenuto per legge a raggiungere l’azienda entro 30 minuti dalla chiamata; nel caso in cui il lavoratore non si dovesse presentare, sarà soggetto a sanzioni disciplinari, perdendo la conseguente indennità di disponibilità.

La reperibilità può essere oraria, giornaliera e settimanale; nell’ultimo caso non potrà superare le due settimane consecutive su quattro e non dovrà interessare più di 6 giorni di lavoro continuativi.

In caso di chiamata, il lavoratore percepisce un compenso pari all’85% della normale retribuizione per il tempo di viaggio necessario a raggiungere il luogo dell’intervento e al conseguente rientro.

Le ore di intervento vengono compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo a seconda dei casi. I compensi corrisposti sono soggetti al regime fiscale e previdenziale.