Sospensione del rapporto di lavoro

La sospensione del rapporto di lavoro si verifica quando, pur non potendo procedere con la prestazione, il rapporto resta giuridicamente in vita, e si differenzia in maniera strutturale dall’interruzione della prestazione riconducibile al riposo.

Tra le varie cause di sospensione del rapporto lavorativo dobbiamo distinguere tra quelle che si verificano nella sfera del lavoratore dipendente e quelle nella sfera del datore di lavoro. Per quanto riguarda la prima sfera, le ipotesì più rilevanti sono quelle che vengono disciplinate agli art. 2110-11 c.c. che disciplinano gli effetti sul rapporto di lavoro di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e servizio militare. A proposito di quest’ultimo bisogna differenziare la chiamata di leva dal richiamo alle armi. Per il servizio di leva, ormai abolito, era prevista la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, nè indennità ma solo con il computo del periodo ai fini dell’anzianità di servizio. Per il richiamo alle armi invece viene prevista la conservazione del posto di lavoro, e con diritto alla retribuzione o a un’equivalente indennità mensile.

Altra causa di sospensione del rapporto di lavoro è la partecipazione dei lavoratori ai seggi elettorali, a oggi equiparata a giorni di attività lavorativa.

La sospensione del rapporto di lavoro può anche essere dovuta alla soddisfazione di bisogni familiari (permessi e aspettative del lavoratore). In tale ambito si distingue tra sospensioni retributive e non retributive:

  • nel primo caso: congedo per matrimonio, permesso in caso di decesso del coniuge o di parente entro il secondo grado (o documentata infermità);
  • nel secondo caso: sono solo computate ai fini dell’anzianità di servizio e possono essere continuative o frazionate per un periodo massimo di due anni con conservazione del posto, per gravi e documentati motivi familiari.

Altre forme di sospensione del rapporto di lavoro per cause relative al lavoratore possono essere per i cosiddetti congedi formativi (l. 53/2000) e per le donazioni di sangue e di emocomponenti (art. 1,1. 584/1967).

Tra le ipotesi di sospensione in conseguenza di eventi che rientrano nella sfera del datore di lavoro vanno ricordate la temporanea difficoltà dell’impresa (mancanza di materie prime, discontinuità produttiva).