Vai al contenuto

Allattamento: un diritto della madre lavoratrice e del padre

La lavoratrice madre ha diritto a permessi giornalieri per allattamento durante il primo anno di vita del bambino.

Durata dei permessi:

  • Un’ora al giorno, anche cumulabile, se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore.
  • Mezz’ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore.

I permessi sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti. La durata dei permessi è ridotta se la lavoratrice usufruisce di un asilo nido aziendale. In caso di parto plurimo, i permessi sono raddoppiati.

Estensione dei permessi:

I permessi per allattamento si applicano anche in caso di adozione e affidamento.

Beneficiari:

I permessi spettano alla generalità delle lavoratrici dipendenti, comprese le apprendiste, ma sono escluse le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari.

Permessi per il padre:

I periodi di riposo per allattamento sono riconosciuti anche al padre lavoratore in specifici casi, come l’affidamento dei figli al solo padre, l’alternativa alla madre lavoratrice dipendente, la madre non lavoratrice dipendente e il decesso o grave infermità della madre.

Trattamento economico:

I permessi per allattamento sono retribuiti con un’indennità a carico dell’INPS, anticipata dal datore di lavoro in busta paga.