L’azienda è definita dall’art. 2555 del Codice Civile italiano come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Comprende beni materiali e immateriali, come immobili, attrezzature, marchi, brevetti e forza lavoro, elementi essenziali per la produzione di beni o servizi.
La classificazione delle aziende avviene in base a diversi criteri come il numero di dipendenti, il fatturato e il totale di bilancio, mentre la cessione e il trasferimento d’azienda comportano implicazioni giuridiche e contrattuali sia per l’acquirente che per i lavoratori.
Definizione di Azienda secondo il Codice Civile
Secondo l’art. 2555 del Codice Civile, l’azienda è:
“Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Caratteristiche principali dell’Azienda:
- Complesso unitario: L’azienda è considerata un complesso unitario di beni, organizzati in modo funzionale per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
- Beni materiali e immateriali: Comprende:
- Beni materiali: Immobili, macchinari, attrezzature, materie prime.
- Beni immateriali: Marchi, brevetti, know-how, avviamento commerciale.
- Forza lavoro: I dipendenti costituiscono un elemento essenziale dell’azienda, contribuendo direttamente alla produzione di beni o servizi.
- Organizzazione funzionale: Tutti gli elementi dell’azienda sono organizzati dall’imprenditore per perseguire l’obiettivo economico dell’impresa.
Differenza tra Azienda e Impresa
- Azienda: Rappresenta il complesso dei beni organizzati per l’attività imprenditoriale.
- Impresa: È l’attività economica svolta dall’imprenditore attraverso l’azienda per produrre beni o servizi e conseguire un profitto.
Classificazione delle Aziende
Le aziende possono essere classificate in base a diversi criteri economici e organizzativi:
1. Classificazione per Dimensioni
Secondo il Regolamento CE n. 364/2004, le aziende si classificano in:
- Microimpresa:
- Meno di 10 occupati.
- Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- Piccola impresa:
- Meno di 50 occupati.
- Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
- Media impresa:
- Meno di 250 occupati.
- Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- Grande impresa:
- Oltre 250 occupati.
- Fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.
2. Classificazione per Settore Economico
- Industriale: Produzione di beni materiali (es. metalmeccanico, chimico, tessile).
- Commerciale: Attività di distribuzione e vendita di beni.
- Servizi: Offerta di servizi immateriali (es. consulenza, turismo, trasporti).
- Agricola: Produzione agricola, allevamento e coltivazione.
3. Classificazione per Forma Giuridica
- Ditta individuale: Gestita da un unico imprenditore.
- Società di persone: Società semplice (S.S.), società in nome collettivo (S.N.C.), società in accomandita semplice (S.A.S.).
- Società di capitali: Società a responsabilità limitata (S.R.L.), società per azioni (S.P.A.), società in accomandita per azioni (S.A.P.A.).
- Cooperative: Società mutualistiche per l’interesse dei soci.
Normativa Giuslavoristica e Previdenziale
L’applicazione della normativa giuslavoristica e previdenziale dipende dal numero di lavoratori presenti in azienda.
1. Calcolo dell’Organico Aziendale
- L’organico aziendale non è semplicemente la somma dei lavoratori dipendenti, ma comprende:
- Lavoratori a tempo indeterminato e determinato.
- Apprendisti e lavoratori part-time (conteggiati in base al monte ore complessivo).
- Lavoratori in somministrazione (interinali), se utilizzati per periodi continuativi superiori a 6 mesi.
- Esclusioni:
- Tirocinanti e stagisti non sono inclusi nell’organico aziendale.
- Collaboratori occasionali non vengono conteggiati ai fini dell’applicazione della normativa giuslavoristica.
Cessione dell’Azienda e Trasferimento d’Azienda
1. Cessione dell’Azienda
L’azienda può essere oggetto di cessione nel suo complesso o in singole parti, comprese:
- Contratti in corso (salvo quelli di natura personale).
- Crediti e debiti aziendali.
- Diritti reali di godimento (es. usufrutto, diritto di superficie).
2. Effetti della Cessione dell’Azienda
- Subentro nei contratti: L’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale, salvo diversa disposizione contrattuale.
- Responsabilità per i debiti aziendali: L’acquirente è responsabile in solido con il venditore per i debiti aziendali pregressi, salvo diversa pattuizione.
Trasferimento d’Azienda e Diritti dei Lavoratori
1. Continuità del Rapporto di Lavoro
In caso di trasferimento d’azienda:
- Il rapporto di lavoro continua con l’acquirente.
- I lavoratori conservano tutti i diritti acquisiti, inclusi:
- Anzianità di servizio.
- Retribuzione e inquadramento professionale.
- Diritti sindacali.
2. Obblighi Solidali tra Alienante e Acquirente
- Obblighi solidali: In caso di trasferimento d’azienda, alienante e acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti dei lavoratori maturati fino al momento del trasferimento.
- Divieto di trattamento retributivo peggiorativo: Secondo la Corte di Giustizia Europea, il trasferimento d’azienda non può comportare un trattamento retributivo peggiorativo per i lavoratori ceduti rispetto ai dipendenti già presenti nell’impresa acquirente.
