Vai al contenuto

Azienda: Definizione, Classificazione, Cessione e Trasferimento d’Azienda

L’azienda è definita dall’art. 2555 del Codice Civile italiano come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Comprende beni materiali e immateriali, come immobili, attrezzature, marchi, brevetti e forza lavoro, elementi essenziali per la produzione di beni o servizi.

La classificazione delle aziende avviene in base a diversi criteri come il numero di dipendenti, il fatturato e il totale di bilancio, mentre la cessione e il trasferimento d’azienda comportano implicazioni giuridiche e contrattuali sia per l’acquirente che per i lavoratori.


Definizione di Azienda secondo il Codice Civile

Secondo l’art. 2555 del Codice Civile, l’azienda è:

“Il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

Caratteristiche principali dell’Azienda:

  • Complesso unitario: L’azienda è considerata un complesso unitario di beni, organizzati in modo funzionale per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
  • Beni materiali e immateriali: Comprende:

    • Beni materiali: Immobili, macchinari, attrezzature, materie prime.
    • Beni immateriali: Marchi, brevetti, know-how, avviamento commerciale.
    • Forza lavoro: I dipendenti costituiscono un elemento essenziale dell’azienda, contribuendo direttamente alla produzione di beni o servizi.

  • Organizzazione funzionale: Tutti gli elementi dell’azienda sono organizzati dall’imprenditore per perseguire l’obiettivo economico dell’impresa.

Differenza tra Azienda e Impresa

  • Azienda: Rappresenta il complesso dei beni organizzati per l’attività imprenditoriale.
  • Impresa: È l’attività economica svolta dall’imprenditore attraverso l’azienda per produrre beni o servizi e conseguire un profitto.


Classificazione delle Aziende

Le aziende possono essere classificate in base a diversi criteri economici e organizzativi:

1. Classificazione per Dimensioni

Secondo il Regolamento CE n. 364/2004, le aziende si classificano in:

  • Microimpresa:

    • Meno di 10 occupati.
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

  • Piccola impresa:

    • Meno di 50 occupati.
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

  • Media impresa:

    • Meno di 250 occupati.
    • Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

  • Grande impresa:

    • Oltre 250 occupati.
    • Fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.


2. Classificazione per Settore Economico

  • Industriale: Produzione di beni materiali (es. metalmeccanico, chimico, tessile).
  • Commerciale: Attività di distribuzione e vendita di beni.
  • Servizi: Offerta di servizi immateriali (es. consulenza, turismo, trasporti).
  • Agricola: Produzione agricola, allevamento e coltivazione.


3. Classificazione per Forma Giuridica

  • Ditta individuale: Gestita da un unico imprenditore.
  • Società di persone: Società semplice (S.S.), società in nome collettivo (S.N.C.), società in accomandita semplice (S.A.S.).
  • Società di capitali: Società a responsabilità limitata (S.R.L.), società per azioni (S.P.A.), società in accomandita per azioni (S.A.P.A.).
  • Cooperative: Società mutualistiche per l’interesse dei soci.


Normativa Giuslavoristica e Previdenziale

L’applicazione della normativa giuslavoristica e previdenziale dipende dal numero di lavoratori presenti in azienda.

1. Calcolo dell’Organico Aziendale

  • L’organico aziendale non è semplicemente la somma dei lavoratori dipendenti, ma comprende:

    • Lavoratori a tempo indeterminato e determinato.
    • Apprendisti e lavoratori part-time (conteggiati in base al monte ore complessivo).
    • Lavoratori in somministrazione (interinali), se utilizzati per periodi continuativi superiori a 6 mesi.

  • Esclusioni:

    • Tirocinanti e stagisti non sono inclusi nell’organico aziendale.
    • Collaboratori occasionali non vengono conteggiati ai fini dell’applicazione della normativa giuslavoristica.


Cessione dell’Azienda e Trasferimento d’Azienda

1. Cessione dell’Azienda

L’azienda può essere oggetto di cessione nel suo complesso o in singole parti, comprese:

  • Contratti in corso (salvo quelli di natura personale).
  • Crediti e debiti aziendali.
  • Diritti reali di godimento (es. usufrutto, diritto di superficie).

2. Effetti della Cessione dell’Azienda

  • Subentro nei contratti: L’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale, salvo diversa disposizione contrattuale.
  • Responsabilità per i debiti aziendali: L’acquirente è responsabile in solido con il venditore per i debiti aziendali pregressi, salvo diversa pattuizione.


Trasferimento d’Azienda e Diritti dei Lavoratori

1. Continuità del Rapporto di Lavoro

In caso di trasferimento d’azienda:

  • Il rapporto di lavoro continua con l’acquirente.
  • I lavoratori conservano tutti i diritti acquisiti, inclusi:

    • Anzianità di servizio.
    • Retribuzione e inquadramento professionale.
    • Diritti sindacali.

2. Obblighi Solidali tra Alienante e Acquirente

  • Obblighi solidali: In caso di trasferimento d’azienda, alienante e acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti dei lavoratori maturati fino al momento del trasferimento.
  • Divieto di trattamento retributivo peggiorativo: Secondo la Corte di Giustizia Europea, il trasferimento d’azienda non può comportare un trattamento retributivo peggiorativo per i lavoratori ceduti rispetto ai dipendenti già presenti nell’impresa acquirente.