Decreto Dignità: novità 2018

In data 2 luglio 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Dignità, che vede modificata la normativa del contratto di lavoro a termine prevedendo il ritorno alle causali che ne legittimano l’uso.

Di svincolato c’è solo il primo contratto di durata non superiore a 12 mesi. Le eventuali successive proroghe o i rinnovi vengono concessi e resi ammissibili solo se in presenza di specifiche esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro; per esigenze sostitutive o legate a incrementi temporanei dell’attività lavorativa o relative ad attività stagionali nonchè a picchi di attività.

Ma entriamo più nel dettaglio e vediamo realmente quali novità vengono apportate sui contratti di lavoro.

Atto scritto

Secondo il nuovo Decreto Dignità il termine dovrà risultare tramite atto scritto, con effetti sostanziali, tale per cui in mancata presenza del contratto sarà da intendersi a tempo indeterminato fin dal principio. I soli ad essere esclusi sono solo i contratti di durata non superiore a 12 giorni.

Una copia del contratto deve essere fornita al lavoratore dipendente entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della costituzione della prestazione e, in caso di proroga del suddetto contratto, bisognerà comunicare le specifiche esigenze che l’hanno prodotta.

Proroghe

Si riducono da 5 a 4 le ipotetiche proroghe: se il periodo iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi, il contratto consentirà una proroga fino ad un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi e non più di 5 volte. Nel caso in cui si dovesse oltrepassare tale limite, il contratto passerà a tempo indeterminato.

Al fine di disincentivare l’utilizzo del contratto a termine e per garantire una più alta tutela ai lavoratori dipendenti sono state introdotte due ulteriori misure.

Nello specifico, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92,ha visto un incremento dello 0,5 % in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione. Il termine poi per impugnare il contratto a termine cessato è ora di 180 giorni.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni del Decreto Dignità trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e, in casi di nuovo rinnovo a tempo determinato, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Contratto di somministrazione

Il nuovo testo del Decreto Dignità non interviene sulla somministrazione a tempo indeterminato e neppure sui criteri di computo presso l’utilizzatore.

Lo schema di decreto in esame prevede che in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto lavorativo tra le parti, vale a dire tra somministratore e lavoratore, è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato.Il termine d’inizio apposto al contratto di lavoro vede la proroga, sempre tramite consenso del lavoratore dipendente e per iscritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato dal somministratore, ma nei limiti introdotti dal decreto-legge in commento, vale a dire con un massimo di 4 volte e con l’indicazione delle causali.

Licenziamento ingiustificato

Si alza da 24 a 36 mesi l’indennità massima in caso di licenziamento ingiusitifcato mentre la minima passa da 4 a 6 mesi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.