
Di cosa parliamo?
Tra le numerose novità contenute nel disegno di legge in materia di lavoro (collegato alla legge di Bilancio 2025), l’articolo 19 interviene prevedendo un’aggiunta all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, che, come noto, disciplina la normativa in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. In altre parole, il governo ha introdotto una novità importante nel mondo del lavoro, un cambiamento che riguarda le dimissioni e le assenze ingiustificate, dette altresì dimissioni per fatti concludenti. L’obiettivo è mettere un freno a quei lavoratori che, assentandosi dal lavoro senza un motivo valido, cercano di ottenere il sussidio di disoccupazione (NASpI) senza averne diritto.
Cosa cambia con la nuova legge?
La nuova legge, in parole semplici, dice che se un lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo prolungato (oltre i termini previsti dal contratto o, in mancanza di accordi, per più di 15 giorni), il datore di lavoro deve comunicarlo all’Ispettorato del Lavoro. In questi casi, il rapporto di lavoro si considera automaticamente interrotto per volontà del lavoratore, senza bisogno di ulteriori formalità.
Perché è stata introdotta questa novità?
Questa legge è stata introdotta per porre fine a una situazione in cui alcuni lavoratori sfruttavano il sistema per ottenere la NASpI. Questi lavoratori si assentavano ingiustificatamente, costringendo il datore di lavoro a licenziarli (e a pagare un “ticket” per il licenziamento), per poi richiedere il sussidio di disoccupazione. Un comportamento scorretto che danneggiava sia le aziende che i lavoratori onesti. Questa situazione ha generato un onere economico significativo per le aziende e per lo Stato, che si è trovato a erogare sussidi di disoccupazione a persone che non ne avevano effettivamente diritto.
Cosa succede se l’assenza è giustificata?
Ovviamente, la legge prevede delle tutele per i lavoratori che si assentano per motivi validi, come una malattia grave o un problema familiare. In questi casi, il lavoratore deve comunicare tempestivamente le ragioni dell’assenza al datore di lavoro e all’Ispettorato del Lavoro, per evitare di essere considerati “assenti ingiustificati”.
Qual è l’obiettivo della nuova legge?
L’obiettivo principale è garantire che le dimissioni siano una scelta libera e consapevole del lavoratore, e non un modo per “fregare” il sistema e ottenere indebitamente il sussidio di disoccupazione. Si vuole evitare che le assenze ingiustificate vengano utilizzate come “strategia” per raggiungere scopi illeciti.
Come comunicare l’assenza ingiustificata del lavoratore: la procedura per il datore di lavoro
Se un lavoratore si assenta ingiustificatamente dal lavoro per un periodo prolungato, il datore di lavoro deve seguire una precisa procedura per comunicare la sua assenza e avviare la risoluzione del rapporto di lavoro.
1. Comunicazione all’Ispettorato del Lavoro
Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, descrivendo l’assenza ingiustificata del lavoratore e specificando che ha superato i limiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato, oppure i 15 giorni in caso di mancata previsione nel CCNL.
Questa comunicazione può essere effettuata tramite:
- Consegna a mano (brevi manu)
- Raccomandata con ricevuta di ritorno
- Posta elettronica certificata (PEC)
L’indirizzo PEC degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) è reperibile sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (www.ispettorato.gov.it), nella sezione “L’Agenzia” e poi “Le sedi INL”.
2. Comunicazione al Centro per l’Impiego
Entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria telematica al Centro per l’Impiego, indicando come giustificativo del recesso “dimissioni volontarie”.
Verifica dell’Ispettorato del Lavoro
Una volta ricevuta la comunicazione, l’Ispettorato del Lavoro può verificare la veridicità delle informazioni fornite dal datore di lavoro, controllando in particolare la durata dell’assenza e la sua conformità alle disposizioni del CCNL.
Dimissioni per fatti concludenti: durata massima dell’assenza ingiustificata
La durata massima di assenza ingiustificata oltre la quale il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro varia a seconda del CCNL applicato. Alcuni esempi includono:
- Metalmeccanica industria: oltre 4 giorni
- Terziario – Confcommercio: oltre 3 giorni
- Turismo – Confesercenti: oltre 5 giorni
È fondamentale consultare il CCNL specifico per conoscere i limiti applicabili.
Assenza ingiustificata in assenza di previsioni nel CCNL
Se il CCNL non prevede una durata massima per l’assenza ingiustificata, il datore di lavoro deve attendere il sedicesimo giorno di assenza consecutiva per comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, sempre indicando “dimissioni volontarie” come giustificativo.