
1. Cos’è il congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta ai genitori (sia madre che padre) per occuparsi della cura dei figli. È un diritto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e paternità) e successive modifiche.
A differenza di altri congedi obbligatori (es. maternità), il congedo parentale è “facoltativo”: il genitore può decidere se e quando utilizzarlo, nei limiti della legge.
Il congedo può essere fruito anche in modalità oraria (a ore anziché per giorni interi), se il contratto lo consente.
2. Chi può usarlo e per quanto tempo
2.1 Chi ha diritto
Il congedo parentale spetta ai genitori che sono lavoratori subordinati con un rapporto di lavoro attivo.
È esteso anche ai genitori adottivi e affidatari, nei termini temporali previsti, con le stesse modalità del caso del figlio biologico.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (lavoratori autonomi senza altre forme previdenziali), ci sono regole specifiche: il congedo parentale può essere fruito entro certi limiti e condizioni.
2.2 Durata e limiti
Ecco i termini generali:
- Il congedo parentale può essere richiesto entro i 12 anni di vita del bambino, o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
- Tra i genitori, la durata massima complessiva è di 10 mesi. Se il padre utilizza almeno 3 mesi, il totale può salire a 11 mesi.
- Il congedo parentale per ciascun genitore ha un limite individuale: ad esempio la madre può utilizzare fino a 6 mesi; anche il padre ha un limite di 6 mesi (che può aumentare in certe condizioni).
- In alcuni casi, per “genitore solo” (per esempio madre o padre che ha l’affidamento esclusivo), il limite può essere diverso, con diritti specifici.
- Il congedo può essere frazionato (giorni, mesi, ore) in base alle disposizioni del contratto collettivo applicabile.
3. Indennità (come viene pagato)
Uno degli aspetti più delicati è capire quanto viene riconosciuto come “retribuzione” durante il congedo parentale. Ecco le regole aggiornate:
3.1 Indennità standard
Fino a tempi recenti, l’indennità ordinaria per il congedo parentale era pari al 30 % della retribuzione media giornaliera per i mesi in cui è chiesto, entro i limiti previsti.
Viene calcolata sulla retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo.
3.2 Novità recenti: Legge di Bilancio 2024 e 2025
Negli ultimi anni sono intervenute modifiche per rendere l’indennità più generosa, almeno per un periodo iniziale.
- Nel 2024, grazie alla Legge di Bilancio, sono previsti due mesi di congedo parentale indennizzati all’80 % dello stipendio per chi termina il congedo obbligatorio (maternità o paternità) entro il 31 dicembre 2023.
- Dopo il 2024, l’indennità all’80 % si riconosce per un mese; un ulteriore mese è indennizzato al 60 % (per chi termina l’astensione obbligatoria nel periodo 2025 in poi).
- Con la Legge di Bilancio 2025, è stata introdotta una norma strutturale: tre mesi di congedo parentale verranno indennizzati all’80 % della retribuzione, da fruire entro i primi 6 anni di vita del figlio, e in alternativa tra i due genitori.
- Le mensilità eccedenti questi tre mesi (fino al massimo previsto) restano indennizzate al 30 % (o secondo le modalità ordinarie) se spettanti, salvo condizioni particolari.
3.3 Esempio di indennità
Supponiamo:
- Stipendio mensile standard prima del congedo: 2.000 €
- Il genitore fruisce uno dei mesi “speciali” indennizzati all’80 %
- L’indennità percepita per quel mese = 2.000 × 0,80 = 1.600 €
Nei mesi ordinari, con il 30 % l’indennità sarebbe 600 €, ma in questi casi generosi si ha un valore molto superiore per i mesi “bonus”.
4. Come funziona la fruizione: modalità e combinazioni
Ecco alcuni aspetti pratici da sapere:
- Il congedo parentale può essere utilizzato continuamente, oppure frazionato in più periodi (giorni, mesi) secondo le regole del contratto e la normativa.
- Può essere fruito simultaneamente da entrambi i genitori, se lo desiderano, oppure a turno.
- È possibile chiedere il congedo a ore se il contratto lo consente (ad es. riducendo l’orario in certe fasce orarie).
- I periodi di congedo parentale vanno richiesti all’INPS tramite il portale o tramite patronati, secondo le istruzioni operative vigenti.
- Se il rapporto di lavoro viene interrotto durante il congedo, il diritto cessa alla data di cessazione del rapporto.
5. Novità 2025: cosa cambia nel congedo parentale
Le principali novità da tenere d’occhio nel 2025 sono:
- L’indennità all’80 % non è più solo “bonus temporaneo”: per tre mesi diventa normale struttura, non una misura solo per il 2024.
- I tre mesi all’80 % devono essere fruiti entro i primi 6 anni di vita del figlio.
- Le mensilità successive al terzo mese seguono il regime ordinario (30 % o gli importi previsti dalle norme), salvo eventuali modifiche future.
- Le novità si applicano ai congedi che iniziano dal 1° gennaio 2025 in poi e per genitori che finiscono il congedo obbligatorio (maternità/paternità) successivamente a tale data.
- In 2025 l’INPS con la circolare n. 95 del 26 maggio ha introdotto regole operative: ad esempio, i primi tre mesi possono essere fruibili da entrambi i genitori simultaneamente o separatamente.
6. Esempi pratici
Esempio A: un genitore con stipendio di 1.800 €/mese
- Per i primi tre mesi “bonus” indennizzati all’80 % → percepisce 1.800 × 0,80 = 1.440 €/mese
- Successivi mesi, se spettanti, con l’indennità standard (30 %): 1.800 × 0,30 = 540 €/mese
Esempio B: se i genitori usano il congedo contemporaneamente
I due mesi “bonus” possono essere utilizzati anche contemporaneamente da entrambi, se lo desiderano, purché rientrino nei limiti fissati.
Ad esempio, mamma e papà decidono di prendere entrambi insieme un mese “bonus” all’80 %: ciascuno riceverà 1.440 € (se stipendio da 1.800 €) per quel mese, ovviamente nei limiti e nelle disposizioni normative.
7. Consigli pratici prima di richiedere il congedo
- Verifica il contratto collettivo del tuo settore: alcuni settori hanno clausole specifiche sul frazionamento, modalità orarie, compatibilità con altri congedi.
- Valuta l’effetto sul reddito familiare: anche con i mesi bonus, il congedo totale può causare una riduzione rispetto al salario pieno.
- Anticipa la domanda con anticipo, per evitare problemi con l’INPS e ottenere conferma ufficiale.
- Se hai più figli o casi particolari (adozione, genitore solo, disabilità), verifica le regole specifiche.
- Consulta un consulente del lavoro o il patronato: per casi complessi può essere importante avere assistenza.
