Decreto Sostegni: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e in deroga

CIG ORDINARIA E IN DEROGA, ASSEGNO ORDINARIO E CISOA:

COSA CAMBIA CON IL DECRETO SOSTEGNI (D.L. 22 MARZO 2021 N.41)

Il decreto Sostegni giunge finalmente all’approvazione definitiva, prolungando l’intervento degli ammortizzatori sociali fino al 30 giugno 2021 e, per alcune tipologie di aziende, fino al 31 dicembre del 2021. Esso introduce inoltre una nuova modalità di comunicazione dei dati necessari all’INPS per il pagamento diretto delle prestazioni ed estende universalmente la facoltà di anticipazione delle integrazioni salariali ai lavoratori con successivo conguaglio con le partite contributive a debito. Parallelamente viene prorogato il divieto di licenziamento per le aziende industriali fino al 30 giugno prossimo e per le altre aziende, se utilizzano ammortizzatori con causale COVID 19, fino alla data del 31 ottobre 2021.

Sparisce, invece, una misura profondamente iniqua e scarsamente comprensibile in un quadro di emergenza economica, come l’esonero contributivo concesso in alternativa all’utilizzo delle integrazioni salariali emergenziali.

NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE COVID – 19

Il decreto Sostegni aggiunge ulteriori settimane di ammortizzatori sociali emergenziali rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021, mantenendo la distinzione tra tipologie di datori di lavoro:

– le aziende industriali destinatarie della CIGO ottengono altre 13 settimane da fruire nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021, che si accodano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. In tal modo il primo semestre del corrente anno potrà essere quasi integralmente coperto (25 settimane su 26 di calendario);

· le altre aziende, destinatarie di assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale e della Cassa in deroga , ottengono 28 settimane da fruire dal 1° aprile al 31 dicembre 2021, che si sommano alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. In questo caso la copertura complessiva può raggiungere dunque le 40 settimane nel corso dell’intero anno;

– le aziende agricole per i loro operai possono disporre di altri 120 giorni di trattamento CISOA da utilizzare nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Per tutti i trattamenti di integrazione salariale i datori di lavoro sono esonerati dal contributo addizionale .

Il Governo ha deciso quindi di sostenere l’industria con l’ammortizzatore emergenziale solo fino al 30 giugno prossimo, sulla base della considerazione che, se la necessità di ridurre o sospendere le prestazioni di lavoro dovesse protrarsi oltre tale data, le aziende potranno comunque far ricorso alla CIGO ordinaria.

Resta il fatto che la CIGO ha un costo significativo, a partire dal 9% delle retribuzioni perdute, che le aziende, già provate da oltre un anno di difficoltà, dovranno attentamente valutare.

Più complesso è il quadro che si prospetta per le aziende non industriali . Si tratta ad esempio delle grandi catene del retail e della grande distribuzione, ma anche di piccole aziende artigiane e di negozi che fino ad oggi hanno fatto ricorso alla cassa in deroga o all’assegno ordinario del FIS per far fronte ai continui provvedimenti di chiusura e riapertura imposti dal Governo per il contenimento del contagio. Grazie al Decreto Sostegni questi datori di lavoro possono coprire nel corso del 2021 complessivamente 40 settimane sulle 52 di calendario, con un ammortizzatore emergenziale non gravato dal contributo addizionale.

La perdurante eccedenza di personale porrebbe queste aziende di fronte ad un bivio:

– utilizzare l’ammortizzatore con causale COVID del decreto Sostegni fino a quando è necessario e comunque nei limiti delle ulteriori 28 settimane disponibili vincolandosi al divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021, oppure

– limitarsi all’utilizzo delle residue settimane di integrazione salariale della dote della Legge di Bilancio e procedere alla riduzione di personale dopo il 30 giugno.

I datori di lavoro che daranno corso a licenziamenti, individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, non potranno più fruire delle integrazioni salariali con causale COVID del decreto Sostegni.

La relazione illustrativa al Decreto pare confermare questa lettura, laddove chiarisce che “Poiché a decorrere dal 1° luglio 2021 il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di cui ai commi 9 e 10 (i licenziamenti, n.d.a.) resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19”.

Tuttavia, la formulazione letterale della norma parrebbe “anticipare” l’onere della scelta: l’art. 8 c.10 estende infatti il divieto di licenziamento dal 1° luglio al 31 ottobre nei confronti dei datori di lavoro che beneficiano della nuova dote di ammortizzatori, che è tecnicamente disponibile già a partire dal 1° aprile.

Esaurito l’ammortizzatore emergenziale senza che vi sia stata un’effettiva ripresa dell’attività (si pensi al destino incerto della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche), non resterà che utilizzare le forme di integrazione salariale eventualmente disponibili a regime, quali la CIGS per crisi o, per le aziende soggette al FIS, l’assegno ordinario o il contratto di solidarietà.

Interessante a questo riguardo è anche la previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 8 del Decreto, secondo la quale gli eventuali fondi residui rispetto allo stanziamento previsto potranno essere destinati alla concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale per quei datori di lavoro, non industriali, che abbiano già utilizzato complessivamente le 40 settimane complessivamente accordate dalla legge di bilancio 2021 e dal decreto Sostegni.

NOVITA’ IN MATERIA DI PAGAMENTO

Un’importante novità delle integrazioni salariali del decreto Sostegni è costituita dalla possibilità per tutti i datori di lavoro di anticipare la prestazione dell’INPS in luogo del pagamento diretto da parte dell’Istituto, che fino ad oggi costituiva l’unica possibilità per la cassa in deroga, con la sola eccezione delle aziende multilocalizzate.

Un’altra rilevante novità è costituita dall’abbandono del modello SR 41 per la comunicazione all’INPS dei dati necessari al pagamento diretto delle prestazioni: con la nuova tranche di integrazioni salariali fa il suo debutto il nuovo flusso telematico denominato UNIEMENS-CIG .

ESTENSIONE DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Per tutti i datori di lavoro il divieto di licenziamento si estende al 30 giugno 2021. A partire da questa data le aziende industriali potranno nuovamente intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo tramite professionisti quali Consulenti del Lavoro oppure attivare procedure di licenziamento collettivo. Anche gli altri datori di lavoro, ossia le aziende non industriali, potranno nuovamente a licenziare i lavoratori ridurre il personale ma solo se non ricorreranno agli ammortizzatori sociali emergenziali .

La norma prevede infatti che questi ultimi datori di lavoro non possano disporre licenziamenti per riduzione di personale qualora facciano ricorso agli ammortizzatori con causale COVID-19.