Smart Working: le novità per le imprese

Il lavoro in modalità Smart Working viene prorogato con regime semplificato fino al 30 giugno 2022.

La fine dello stato di emergenza, previsto al 31 marzo 2021, non modifica le regole attualmente in vigore per lo smart working: l’art. 10 della bozza del decreto legge, infatti, proroga al 30 giugno 2022 la possibilità di lavorare in smart working per il comparto privato senza l’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, beneficiando del regime in forma semplificata.

Il provvedimento vede un’estensione di ulteriori tre mesi (dal 1° aprile al 30 giugno 2022), il cui regime semplificato si proroga anche per i lavoratori fragili.

Per effetto di tale nuovo provvedimento, viene definito lavoro smart working solamente il lavoro che viene svolto superando la soglia in percentuale di almeno il 30% dell’orario complessivo. Nel momento in cui la percentuale relativa alle ore lavorate in smart working dovesse essere inferiore al 30% dell’orario complessivo, non è necessario alcun accordo individuale.

Importante è anche la novità riferita al nuovo disegno di legge approvato in Commissione Lavoro e che riguarda l’accordo individuale e il suo nuovo ruolo: per un verso viene confermata l’obbligatorietà dell’accordo individuale per la comunicazione di smart working, dall’altro si ribadisce che gli aspetti più di maggiore rilevanza vengano normati dalla contrattazione nazionale di categoria e/o da un accordo aziendale o territoriale.

Per quanto riguarda gli accordi collettivi, oltre che il diritto alla disconnessione, dovrebbero prevedere le eventuali agevolazioni in riferimento ad alcune precise categorie. Infatti, la proposta di legge riguarda un accesso preferenziale al lavoro in smart working per lavoratori che usufruiscono della legge 104, in presenza di figli con disabilità, nei tre anni posteriori al termine del periodo di congedo di maternità e paternità.

Il disegno di legge demanda ai contratti che il lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in lavoro agile venga equiparato con il personale che opera in presenza sia per gli aspetti economici che per quelli normativi, nonchè allo sviluppo delle opportunità di carriera e crescita professionale, al diritto della formazione, della salute e della sicurezza sul lavoro, così come alla costante certificazione delle relative competenze acquisite.

Infine, il decreto legge stabilisce una serie di agevolazioni a favore delle aziende decise a favorire lo smart working tramite la riduzione dell’1% dei premi assicurativi INAIL.

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